Un'azienda industriale che produce adesivi e resine supera quest'anno i duecento lavoratori dopo l'acquisizione di un reparto. Fino a oggi il servizio di prevenzione era affidato a un consulente esterno molto stimato. Il direttore generale vorrebbe mantenerlo, aggiungendo al massimo un tecnico interno come supporto, e chiede se esistono vincoli sulla scelta.
L'art. 31 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che in alcuni casi il servizio di prevenzione e protezione debba essere istituito all'interno dell'azienda, tra cui le aziende industriali con oltre duecento lavoratori. Il RSPP, designato dal datore di lavoro con obbligo non delegabile, deve possedere i requisiti dell'art. 32: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, frequenza con verifica dell'apprendimento dei moduli previsti dall'Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 e aggiornamento periodico. Se lo stabilimento rientrasse anche nella disciplina degli incidenti rilevanti, l'obbligo di servizio interno scatterebbe comunque.
Il consulente uscente redige un piano di transizione: individuazione di un candidato interno con i requisiti, verifica dei moduli frequentati e degli eventuali crediti, passaggio di consegne su DVR e procedure. Il datore di lavoro firma la designazione e la comunica all'RLS; il consulente può restare come supporto specialistico, mentre i capireparto vengono informati del nuovo riferimento per segnalazioni e richieste.
Mettiamoci a confronto: quali vantaggi e quali debolezze vedete in un RSPP interno rispetto a un professionista esterno in un'azienda di queste dimensioni?