Una clinica privata con centoventi dipendenti ha un RSPP che segue anche altre strutture e due ASPP interni, uno per l'area sanitaria e uno per i servizi generali. Durante un'assenza prolungata del responsabile, la direzione chiede a uno degli ASPP di firmare l'aggiornamento della valutazione del rischio biologico e di rappresentare il servizio nella riunione periodica, decidendo da solo le priorità.
Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione collaborano ai compiti dell'art. 33 del D.Lgs. 81/08: individuazione dei fattori di rischio, elaborazione delle misure e delle procedure, proposta dei programmi di formazione, partecipazione alle consultazioni. Il loro ruolo è però di supporto al RSPP, che coordina il servizio e ne risponde verso il datore di lavoro. L'ASPP deve possedere i requisiti dell'art. 32 per la propria funzione, ma senza il modulo C e senza una designazione come responsabile non può sostituirsi al RSPP nelle scelte di coordinamento.
L'ASPP spiega alla direzione il limite del proprio incarico e propone due strade: individuare temporaneamente un RSPP sostituto con i requisiti, oppure attendere il rientro del titolare rinviando la firma di pochi giorni. Il datore di lavoro sceglie la prima soluzione e formalizza la designazione; nel frattempo l'ASPP prepara i dati tecnici, coinvolge il medico competente e i coordinatori infermieristici, che come preposti controllano sul campo l'applicazione delle procedure.
Facciamo un esercizio: dove passa, nella vostra esperienza, il confine tra collaborazione attiva dell'ASPP e assunzione impropria di un ruolo non suo?