Modulo A – Schede pratiche · 9/80

Supermercato con dodici dipendenti: RLS eletto o RLST?

Un supermercato di quartiere con dodici dipendenti, tra cassiere, addetti al banco gastronomia e magazzinieri, non ha mai avuto un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un controllo della documentazione mette in luce la mancanza e il titolare propone di indicare lui stesso la capocassa, persona di fiducia, comunicandone il nome a tutti in bacheca.

Secondo l'art. 47 del D.Lgs. 81/08, nelle aziende fino a quindici lavoratori l'RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto; in assenza di un rappresentante aziendale le funzioni sono esercitate dall'RLS territoriale. La scelta non spetta quindi al datore di lavoro. L'art. 50 attribuisce al rappresentante diritti precisi, tra cui l'accesso ai luoghi di lavoro, la consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e la ricezione delle informazioni aziendali; la formazione iniziale minima è di trentadue ore, con aggiornamento periodico.

Il consulente RSPP spiega al titolare la procedura corretta e lo aiuta a organizzare un'assemblea in cui i lavoratori possano candidarsi e votare liberamente. Se nessuno si rende disponibile, il datore di lavoro prende contatto con l'organismo paritetico del commercio per l'RLST. Il nominativo eletto va comunicato all'INAIL; il responsabile del punto vendita, come preposto, assicura che l'RLS possa svolgere il ruolo senza pregiudizi.

Pensateci: cosa rende davvero attivo un RLS in una piccola realtà commerciale, al di là del rispetto formale della procedura?