Un'azienda di verniciatura conto terzi con settanta addetti lavora su tre turni, compreso quello notturno. Le visite periodiche vengono fissate dall'ufficio personale in orari diurni, così molti lavoratori del turno di notte rinviano o saltano gli appuntamenti. Un controllo interno rileva dodici giudizi di idoneità scaduti e due lavoratori assunti da poco già in reparto senza visita preventiva.
L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 prevede visite preventive prima dell'adibizione alla mansione, periodiche di norma annuali salvo diversa periodicità stabilita dal medico competente, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione e dopo un'assenza per motivi di salute superiore a sessanta giorni continuativi. L'art. 18 impone al datore di lavoro di inviare i lavoratori alla visita entro le scadenze e di non adibirli alla mansione senza il prescritto giudizio di idoneità. Il ritardo è quindi un inadempimento dell'azienda, non del singolo.
Il RSPP propone uno scadenzario condiviso con il medico competente, con avvisi a sessanta e trenta giorni, e sessioni di visita a fine turno di notte o in apertura di quello pomeridiano. Il datore di lavoro sospende dalla linea di verniciatura i due neoassunti fino alla visita e affida all'ufficio personale il monitoraggio mensile; i capiturno ricevono l'elenco aggiornato di chi è in regola.
Riflettiamo in gruppo: quali dati della sorveglianza sanitaria vi aspettereste di vedere in riunione periodica per capire se l'organizzazione funziona?