Un istituto di vigilanza privata con centodieci guardie giurate, una centrale operativa e un piccolo ufficio amministrativo affida la revisione del DVR a un nuovo consulente. Il documento esistente è lungo duecento pagine, ricco di definizioni e citazioni di legge, ma non descrive i servizi reali: ronde notturne, piantonamenti in cantieri, scorta valori, intervento su allarme in luoghi isolati. Mancano anche le firme dei soggetti coinvolti.
L'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 elenca i contenuti obbligatori: relazione sulla valutazione di tutti i rischi con i criteri adottati, misure di prevenzione e protezione e DPI conseguenti, programma delle misure di miglioramento, procedure per attuarle con i ruoli che vi provvedono, nominativi di RSPP, RLS o RLST e medico competente che hanno partecipato, individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici richiedenti capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento. Il documento deve avere data certa, attestabile anche con la sottoscrizione di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente.
Il consulente RSPP riscrive il documento partendo dalle mansioni, con capitoli dedicati a lavoro notturno, lavoro isolato, aggressioni e uso dell'arma. Il datore di lavoro lo sottoscrive insieme agli altri soggetti, fissando la data certa; i capiturno della centrale operativa diventano riferimento per l'applicazione delle procedure di contatto periodico con le guardie in servizio.
Vediamo cosa ne pensate: un DVR molto voluminoso è un segnale di qualità o di scarsa capacità di sintesi?