Una residenza sanitaria assistenziale con novanta operatori decide di ridurre il personale notturno e acquistare nuovi sollevatori. La direzione invia all'RLS la versione definitiva del DVR aggiornato chiedendogli di firmarla entro due giorni. L'RLS rifiuta, sostenendo di non essere stato coinvolto né sulla riorganizzazione dei turni né sulla scelta degli ausili.
L'art. 50 del D.Lgs. 81/08 prevede che l'RLS sia consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, oltre che sulla designazione di RSPP, addetti alle emergenze e medico competente e sull'organizzazione della formazione. Consultare significa raccogliere un parere quando le decisioni sono ancora aperte; l'RLS può formulare osservazioni, che vanno verbalizzate. La firma non equivale ad approvazione e non sostituisce la consultazione.
Il RSPP propone alla direzione un incontro con l'RLS prima di chiudere la revisione, mettendo a disposizione i dati sui carichi assistenziali notturni e le schede tecniche degli ausili. L'RLS raccoglie le opinioni degli operatori e chiede una prova pratica dei sollevatori nei nuclei. Il datore di lavoro accoglie parte delle osservazioni e verbalizza le altre motivando le scelte; i coordinatori di nucleo organizzano la prova sul campo.
Interroghiamoci: come si costruisce un rapporto con l'RLS in cui la consultazione sia un'occasione e non un passaggio formale da evitare?