Modulo A – Schede pratiche · 44/80

Addetti antincendio e primo soccorso su tre turni in un magazzino

Un centro di distribuzione logistica lavora su tre turni con circa centoventi persone, di cui molte fornite da agenzia di somministrazione. La squadra di emergenza è composta da sei dipendenti diretti, tutti inseriti nel turno centrale. Di notte, quando sono presenti venti carrellisti, non c'è nessun addetto formato né all'antincendio né al primo soccorso.

L'articolo 18, comma 1, lettera b, e l'articolo 43 del D.Lgs. 81/08 obbligano il datore di lavoro a designare i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze in numero adeguato, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici, e quindi anche dell'organizzazione dei turni. La formazione antincendio segue il DM 2 settembre 2021, con livelli diversi in funzione del rischio, quella di primo soccorso il DM 388/2003. Gli addetti non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, come precisa l'articolo 43, comma 3.

L'RSPP propone una matrice turni per competenze: almeno due addetti per ciascuna funzione in ogni turno, con riserve per ferie e malattie. Il datore di lavoro concorda con l'agenzia la formazione dei somministrati stabili e designa anche alcuni capisquadra notturni. Il preposto di ogni turno, all'inizio del servizio, verifica sulla bacheca chi sono gli addetti presenti e, se manca qualcuno, avvisa il responsabile per la sostituzione.

Domanda per il gruppo: è corretto affidare il ruolo di addetto all'emergenza a un lavoratore somministrato, e chi tra agenzia e utilizzatore deve occuparsi della sua formazione specifica?