Un'impresa edile con venticinque dipendenti sta rifacendo la facciata di un condominio. Un muratore cade da un impalcato privo di parapetto sul lato interno e riporta fratture gravi. Il titolare sostiene di aver nominato un RSPP esterno e di aver quindi trasferito a lui ogni responsabilità; il capocantiere afferma di aver segnalato il problema a voce giorni prima.
Il D.Lgs. 81/08 distribuisce gli obblighi tra datore di lavoro, dirigenti e preposti, articoli 18 e 19, con le sanzioni degli articoli 55 e seguenti. La valutazione dei rischi e la designazione dell'RSPP non sono delegabili, articolo 17, e la nomina del consulente non sposta sull'RSPP gli obblighi del datore di lavoro: il decreto non prevede sanzioni contravvenzionali a suo carico, anche se in caso di infortunio può essere chiamato a rispondere a titolo di colpa se un suo errore ha contribuito all'evento. Per le contravvenzioni opera la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994, richiamata dall'articolo 301, mentre le lesioni gravi sono perseguite secondo il codice penale. L'articolo 299 estende le posizioni di garanzia a chi esercita di fatto i poteri.
In concreto l'RSPP rivede il POS e documenta per iscritto le criticità dei ponteggi; il datore di lavoro sospende i lavori in quota fino al ripristino dei parapetti. Il capocantiere, come preposto, deve interrompere l'attività quando rileva una deficienza pericolosa, non limitarsi a riferirla.
Tema di confronto: una segnalazione fatta solo a voce basta a tutelare chi la fa, oppure serve una traccia scritta, e perché?