In un'azienda chimica con quattrocento dipendenti la direzione e le rappresentanze sindacali discutono il rinnovo del contratto integrativo. I sindacati chiedono una sezione dedicata alla sicurezza: più ore per gli RLS, un comitato paritetico interno e la possibilità per gli RLS di partecipare alle indagini sugli infortuni. La direzione teme di vincolarsi troppo.
Il D.Lgs. 81/08 rinvia in più punti alla contrattazione collettiva: l'articolo 47 per le modalità di elezione e il numero minimo degli RLS, l'articolo 50 per il tempo e gli strumenti necessari allo svolgimento del ruolo, l'articolo 51 per gli organismi paritetici. Un accordo aziendale può migliorare le tutele previste dalla legge e dai contratti nazionali, ma non può ridurle. La formazione degli RLS segue l'articolo 37, comma 11, con il corso iniziale e un aggiornamento annuale la cui durata minima cresce con le dimensioni dell'azienda.
L'RSPP, che partecipa come tecnico al tavolo, propone contenuti misurabili: un calendario di sopralluoghi congiunti, il coinvolgimento degli RLS nelle analisi di incidenti e mancati infortuni, la consultazione preventiva sui nuovi impianti, un piano formativo aggiuntivo. Il datore di lavoro valuta i costi e i benefici e firma l'accordo. I capireparto vengono informati delle nuove regole, per esempio sulla presenza degli RLS durante i sopralluoghi in area.
Domanda: quali clausole di un accordo sindacale sulla sicurezza producono miglioramenti reali e quali rischiano di restare solo sulla carta?