In un laboratorio privato di analisi cliniche con trentacinque dipendenti una tecnica comunica di essere in gravidanza. La sua mansione comporta la manipolazione di campioni biologici, l'uso di alcuni solventi e lunghe ore in piedi. La direzione, per non sbagliare, vorrebbe mandarla subito a casa, mentre la lavoratrice preferirebbe continuare a lavorare.
Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati negli allegati, e impone al datore di lavoro di valutare i rischi specifici, articolo 11, informando le lavoratrici e i loro rappresentanti. Quando la valutazione evidenzia un rischio, l'articolo 12 prevede la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro e, se non è possibile, lo spostamento ad altra mansione. Solo se nemmeno questo è attuabile si informa l'Ispettorato del lavoro, che può disporre l'astensione anticipata. Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 28, richiama la gravidanza tra i fattori da valutare.
L'RSPP aggiorna la valutazione per la lavoratrice, con il medico competente, distinguendo i rischi compatibili da quelli da eliminare. Si individua una mansione di accettazione e refertazione amministrativa, senza contatto con campioni né solventi e con possibilità di sedersi. Il datore di lavoro formalizza lo spostamento. La responsabile di laboratorio organizza il passaggio di consegne e il nuovo affiancamento.
Domanda per l'aula: perché la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri dovrebbe esistere già prima che qualcuna comunichi la gravidanza?