Modulo A – Schede pratiche · 58/80

Gravidanza in un laboratorio di analisi: cambio mansione

In un laboratorio privato di analisi cliniche con trentacinque dipendenti una tecnica comunica di essere in gravidanza. La sua mansione comporta la manipolazione di campioni biologici, l'uso di alcuni solventi e lunghe ore in piedi. La direzione, per non sbagliare, vorrebbe mandarla subito a casa, mentre la lavoratrice preferirebbe continuare a lavorare.

Il D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati negli allegati, e impone al datore di lavoro di valutare i rischi specifici, articolo 11, informando le lavoratrici e i loro rappresentanti. Quando la valutazione evidenzia un rischio, l'articolo 12 prevede la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro e, se non è possibile, lo spostamento ad altra mansione. Solo se nemmeno questo è attuabile si informa l'Ispettorato del lavoro, che può disporre l'astensione anticipata. Il D.Lgs. 81/08, all'articolo 28, richiama la gravidanza tra i fattori da valutare.

L'RSPP aggiorna la valutazione per la lavoratrice, con il medico competente, distinguendo i rischi compatibili da quelli da eliminare. Si individua una mansione di accettazione e refertazione amministrativa, senza contatto con campioni né solventi e con possibilità di sedersi. Il datore di lavoro formalizza lo spostamento. La responsabile di laboratorio organizza il passaggio di consegne e il nuovo affiancamento.

Domanda per l'aula: perché la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri dovrebbe esistere già prima che qualcuna comunichi la gravidanza?