Modulo A – Schede pratiche · 59/80

Un apprendista sedicenne in un'officina di autoriparazione

Un'autofficina con sei dipendenti assume un apprendista di sedici anni appena uscito dalla formazione professionale. Il titolare pensa di metterlo subito al lavoro sul ponte sollevatore, alla saldatrice e alla verniciatura, perché vuole che impari in fretta. Nella stessa officina si usano solventi, oli esausti e si effettuano lavorazioni rumorose.

La tutela dei minori sul lavoro è disciplinata dalla legge 977 del 1967, modificata dal D.Lgs. 345/1999, che vieta di adibire gli adolescenti alle lavorazioni e ai processi indicati nell'allegato I, salvo le deroghe previste per finalità formative, sotto sorveglianza di formatori competenti e nei limiti fissati dalla legge. Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi prima di adibire il minore al lavoro, tenendo conto della sua inesperienza e del suo sviluppo, e l'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 richiama l'età come fattore. Sono previsti limiti di orario, riposi e il divieto generale di lavoro notturno, con le sole eccezioni di legge.

L'RSPP individua quali attività sono consentite, quali richiedono le garanzie della deroga formativa e quali restano escluse. Prepara un percorso di affiancamento graduale e la formazione specifica prima di ogni nuova attività. Il titolare nomina un tutor esperto che lavori sempre accanto all'apprendista. Il capo officina, come preposto, controlla che il ragazzo non usi da solo attrezzature per cui non è stato autorizzato.

Per riflettere: come si bilancia il desiderio di un giovane di imparare in fretta con la necessità di proteggerlo da rischi che non sa ancora riconoscere?