Modulo A – Schede pratiche · 63/80

Un impiegato in carrozzina e l'accomodamento ragionevole

Una compagnia assicurativa con duecentocinquanta impiegati in un edificio direzionale assume un analista che utilizza una carrozzina. La postazione assegnata è al terzo piano, la scrivania non è regolabile e il piano di emergenza prevede l'evacuazione solo dalle scale. L'ufficio del personale si chiede se servano modifiche e chi debba occuparsene.

Il D.Lgs. 216/2003, articolo 3, comma 3-bis, impone ai datori di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. La legge 68 del 1999 disciplina il collocamento mirato. Sul fronte della sicurezza, il D.Lgs. 81/08 chiede di valutare i rischi tenendo conto delle caratteristiche delle persone e il DM 2 settembre 2021 prevede che il piano di emergenza consideri le persone con esigenze speciali. Il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione tenendo conto anche delle misure di adattamento.

L'RSPP effettua un sopralluogo insieme al nuovo collega, ascoltando le sue esigenze. Propone una scrivania regolabile, il riposizionamento di armadi e stampanti, la verifica di servizi igienici e percorsi. Per l'emergenza individua uno spazio calmo protetto vicino alle scale e designa due colleghi formati per l'assistenza, con eventuali ausili per l'evacuazione. Il datore di lavoro approva gli interventi. Il responsabile d'ufficio inserisce la procedura nelle esercitazioni annuali.

Per la discussione: perché è importante coinvolgere direttamente la persona con disabilità nella scelta delle soluzioni, invece di decidere per lei?