Una società che sviluppa software gestionali, con ottanta dipendenti, decide di rendere strutturale il lavoro agile: due o tre giorni alla settimana da remoto, senza vincolo di luogo, anche in spazi di coworking o in viaggio. Il primo accordo individuale preparato dall'ufficio del personale non dice nulla sulla sicurezza, e alcuni sviluppatori lavorano fino a tarda sera rispondendo ai messaggi.
La legge 81 del 2017, all'articolo 22, prevede che il datore di lavoro garantisca la salute e sicurezza del lavoratore agile e consegni, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta che individua i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione, da consegnare anche all'RLS. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure. L'accordo individuale deve disciplinare i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per il diritto alla disconnessione, articolo 19. Il protocollo nazionale sul lavoro agile del dicembre 2021 ha fornito ulteriori indicazioni per la contrattazione.
L'RSPP redige un'informativa concreta: scelta del luogo, postazione, illuminazione, sicurezza elettrica, rischi nei trasferimenti, gestione dello stress e dei tempi. Propone una breve formazione online con verifica. Il datore di lavoro inserisce nell'accordo le fasce di disconnessione e le comunica a tutti. I responsabili di progetto evitano richieste fuori orario e programmano le riunioni nelle fasce concordate.
Per il confronto: di chi è la responsabilità se un lavoratore agile sceglie un luogo palesemente inadatto e si fa male mentre lavora?