Un condominio di sei piani decide di rifare tetto, facciate e impianti con un unico appalto, affidato a un'impresa principale che a sua volta si avvale di un'impresa di ponteggi, un lattoniere e un impiantista. L'amministratore pensa che la sicurezza sia interamente un problema dell'appaltatore e non ha nominato alcun coordinatore. Il cantiere dura diversi mesi.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 individua nel committente, qui il condominio rappresentato dall'amministratore, uno dei soggetti chiave. L'articolo 90 prevede che, in presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici, il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione. Il committente deve verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese secondo l'allegato XVII e, nei casi previsti dall'articolo 99, trasmettere la notifica preliminare alla ASL e all'Ispettorato del lavoro territorialmente competenti. Ignorare questi obblighi espone il committente a sanzioni e lascia senza regia le interferenze tra le lavorazioni.
Il consulente tecnico del condominio spiega all'amministratore gli obblighi, avvia la nomina dei coordinatori e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento. Le imprese preparano i loro POS. Durante i lavori il capocantiere dell'impresa principale, insieme al coordinatore per l'esecuzione, organizza la sequenza delle fasi, ad esempio per evitare che il lattoniere lavori sopra la zona di montaggio del ponteggio.
Per l'aula: quali errori tipici commette un committente privato che non conosce il Titolo IV, e come si possono prevenire?