Modulo A – Esercitazioni · 3/50

Articolo 2087 del codice civile in un negozio senza rischi apparenti

Una catena di abbigliamento con otto punti vendita ritiene di non avere rischi particolari: niente macchine, niente sostanze, solo scaffali, camerini e un magazzino nel retro. Dopo la caduta di una commessa da uno sgabello usato per raggiungere i ripiani alti, il socio amministratore sostiene che nessuna norma specifica imponesse una scala diversa.

La risposta sta in una fonte più antica del Testo Unico. L'articolo 2087 del codice civile obbliga l'imprenditore ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. È una norma di chiusura: copre anche ciò che le disposizioni tecniche non elencano. Si collega all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 sulle misure generali di tutela e all'obbligo di valutare tutti i rischi previsto dall'articolo 28, compresi quelli che sembrano banali come i lavori in quota occasionali.

L'RSPP aggiorna il documento di valutazione per tutti i punti vendita, includendo accesso ai ripiani, movimentazione dei colli e gestione del magazzino. Il datore di lavoro acquista scale a norma con piattaforma e corrimano e vieta l'uso di sgabelli e sedie. I responsabili di negozio, che di fatto svolgono funzioni di preposto, ricevono indicazioni chiare su come controllare l'uso delle attrezzature e su chi chiamare quando un collo è troppo pesante.

Proviamo a ragionare insieme: quali misure ritenete oggi dettate dall'esperienza e dalla tecnica anche se nessun articolo le nomina espressamente?