Modulo A – Esercitazioni · 7/50

Società con consiglio di amministrazione: obblighi non delegabili

Un'azienda di stampaggio plastica con centocinquanta dipendenti è amministrata da un consiglio di cinque membri. Il presidente vorrebbe delegare al direttore di stabilimento l'intera gestione della sicurezza, compresa la firma del documento di valutazione dei rischi e la scelta dell'RSPP, per non doversene più occupare.

Il D.Lgs. 81/08 consente molto, ma non tutto. L'articolo 17 indica due obblighi che il datore di lavoro non può delegare: la valutazione di tutti i rischi con l'elaborazione del relativo documento previsto dall'articolo 28, e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Tutto il resto può essere trasferito con delega di funzioni nei limiti dell'articolo 16. Nelle società con organo collegiale occorre inoltre capire chi, al suo interno, esercita i poteri: di regola il consiglio conferisce a uno dei suoi componenti la qualifica di datore di lavoro, e in mancanza la posizione resta in capo all'intero organo.

L'RSPP suggerisce di formalizzare con delibera chi tra i consiglieri sia il datore di lavoro per la sicurezza, preferibilmente l'amministratore delegato operativo. Il datore così individuato firma il documento di valutazione, designa l'RSPP e conferisce al direttore di stabilimento una delega scritta per la gestione corrente, con budget dedicato. I capi turno vengono individuati come preposti e ricevono la nuova organizzazione per iscritto.

Riflessione comune: perché il legislatore ha voluto riservare proprio quei due obblighi al vertice, e che cosa rischierebbe un'azienda se potessero essere ceduti?