Un operatore logistico nazionale gestisce un magazzino di sessantamila metri quadrati con duecento addetti, in parte diretti e in parte di cooperative. La sede centrale ha consegnato al responsabile del polo una lettera intitolata delega per la sicurezza, che però non prevede alcun budget e richiede l'autorizzazione della direzione per ogni spesa superiore a pochi euro.
Una delega così rischia di essere solo di facciata. L'articolo 16 del D.Lgs. 81/08 la ammette quando risulta da atto scritto con data certa, il delegato possiede professionalità ed esperienza adeguate, gli sono attribuiti poteri di organizzazione, gestione e controllo, gli è conferita l'autonomia di spesa necessaria, e la delega è accettata per iscritto e resa nota con adeguata e tempestiva pubblicità. Il delegante resta comunque tenuto a vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, obbligo che si considera assolto con l'adozione di un modello di verifica e controllo previsto dall'articolo 30, comma 4.
L'RSPP segnala alla direzione che, senza autonomia di spesa, gli obblighi rimangono in capo al vertice. Si riscrive l'atto fissando un plafond annuale per manutenzioni, segnaletica e dispositivi, la facoltà di fermare aree e mezzi e la possibilità di richiedere risorse aggiuntive in caso di urgenza. Il responsabile del polo sottoscrive l'accettazione e la delega viene comunicata ai capi area, ai rappresentanti dei lavoratori e alle cooperative presenti.
Esercitiamoci: quali elementi aggiungereste alla delega per renderla efficace in un sito con molte imprese esterne?