Un'impresa di asfaltature con trentacinque dipendenti non ha mai nominato formalmente dirigenti. Il geometra più anziano, però, decide da anni quali squadre mandare nei cantieri, compra le attrezzature, sceglie i noli a caldo e dà ordini ai capisquadra. Dopo un investimento di un operaio da parte di un rullo in retromarcia, si discute di chi fosse titolare degli obblighi.
Il D.Lgs. 81/08 guarda alla sostanza dei poteri esercitati. L'articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a quei soggetti. L'articolo 2 definisce il dirigente come colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico. Il geometra risponde quindi per gli obblighi dell'articolo 18 che rientrano nelle sue attribuzioni, accanto al datore di lavoro.
L'RSPP propone di mettere ordine: un organigramma scritto che riconosca il ruolo dirigenziale effettivo, con la relativa formazione, e l'individuazione formale dei capisquadra come preposti. Si aggiorna il piano operativo di sicurezza dei cantieri stradali con regole su segnalatori a terra, avvisatori acustici di retromarcia e aree interdette ai pedoni.
Lavoriamo sul caso: quali segnali vi permetterebbero di riconoscere, in un'azienda reale, un dirigente o un preposto di fatto mai nominato?