Modulo A – Esercitazioni · 10/50

Dirigente di fatto in un cantiere stradale: principio di effettività

Un'impresa di asfaltature con trentacinque dipendenti non ha mai nominato formalmente dirigenti. Il geometra più anziano, però, decide da anni quali squadre mandare nei cantieri, compra le attrezzature, sceglie i noli a caldo e dà ordini ai capisquadra. Dopo un investimento di un operaio da parte di un rullo in retromarcia, si discute di chi fosse titolare degli obblighi.

Il D.Lgs. 81/08 guarda alla sostanza dei poteri esercitati. L'articolo 299 stabilisce che le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano anche su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a quei soggetti. L'articolo 2 definisce il dirigente come colui che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività e vigilando su di essa, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all'incarico. Il geometra risponde quindi per gli obblighi dell'articolo 18 che rientrano nelle sue attribuzioni, accanto al datore di lavoro.

L'RSPP propone di mettere ordine: un organigramma scritto che riconosca il ruolo dirigenziale effettivo, con la relativa formazione, e l'individuazione formale dei capisquadra come preposti. Si aggiorna il piano operativo di sicurezza dei cantieri stradali con regole su segnalatori a terra, avvisatori acustici di retromarcia e aree interdette ai pedoni.

Lavoriamo sul caso: quali segnali vi permetterebbero di riconoscere, in un'azienda reale, un dirigente o un preposto di fatto mai nominato?