Modulo A – Esercitazioni · 13/50

Le responsabilità dell'RSPP esterno in una casa di riposo

Una residenza per anziani con cinquanta posti letto e quarantacinque operatori ha affidato il servizio di prevenzione a un professionista esterno. Dopo un infortunio di un'operatrice durante la mobilizzazione di un ospite, i familiari della lavoratrice chiedono se anche il consulente debba rispondere di quanto accaduto.

Occorre distinguere. L'RSPP, designato dal datore di lavoro secondo gli articoli 17 e 31, svolge i compiti dell'articolo 33: individua i fattori di rischio, elabora le misure preventive e le procedure, propone programmi di formazione e partecipa alla riunione periodica. È un consulente del datore di lavoro, privo di poteri decisionali e di spesa, e per questo il D.Lgs. 81/08 non prevede sanzioni penali dirette a suo carico per l'inadempimento di quei compiti. Ciò non esclude che possa rispondere a titolo di colpa, in concorso, se un suo errore tecnico o una sua omissione abbia contribuito all'evento, per esempio non segnalando un rischio evidente.

Il professionista ricostruisce documentalmente ciò che aveva proposto: la valutazione della movimentazione dei pazienti, la richiesta di ausili come sollevatori e teli ad alto scorrimento, il piano di formazione. Il datore di lavoro verifica quali proposte erano state attuate e quali rinviate. L'infermiera coordinatrice, in qualità di preposto, rivede i piani di assistenza indicando per ogni ospite il numero di operatori e gli ausili necessari.

Discutiamo: quali abitudini di lavoro e di documentazione proteggono davvero un RSPP, e quali invece servono solo a coprirsi senza migliorare nulla?