Una lavanderia industriale che serve ospedali e alberghi impiega cinquantacinque persone tra smistamento, lavaggio, stiro e consegne. Il medico competente rilascia a tre addette giudizi di idoneità con limitazioni alla movimentazione dei carichi, ma il responsabile di reparto non sa dove ricollocarle senza fermare le linee di piegatura.
Il D.Lgs. 81/08 chiede una collaborazione stretta tra le figure della prevenzione. L'articolo 25 impone al medico competente di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione alla valutazione dei rischi e di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, o con la cadenza diversa stabilita in base alla valutazione. L'articolo 18 obbliga il datore di lavoro a tener conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori nell'affidare i compiti e a richiedere l'osservanza delle prescrizioni del medico. L'articolo 42 prevede, in caso di inidoneità alla mansione specifica, l'adibizione ad altra mansione ove possibile.
L'RSPP organizza un sopralluogo congiunto con il medico per osservare le postazioni e capire quali compiti rispettino le limitazioni. Si individua una rotazione tra smistamento leggero, controllo qualità e piegatura dei piccoli capi, mentre i carrelli vengono dotati di sponde regolabili in altezza. Il preposto di reparto riceve per iscritto le mansioni compatibili, senza informazioni sanitarie oltre il giudizio, nel rispetto della riservatezza.
Domanda per voi: come si bilancia la tutela della lavoratrice con la riservatezza sanitaria quando il preposto deve sapere cosa può e non può fare?