Modulo A – Esercitazioni · 17/50

Installatore e fornitore di un impianto di aspirazione polveri

Un mobilificio con quarantacinque addetti affida a una ditta specializzata l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di aspirazione delle polveri di legno. A lavoro concluso, durante la prima settimana di produzione, l'aspirazione risulta insufficiente alle levigatrici e un filtro presenta perdite visibili. L'installatore sostiene di aver seguito il progetto del fornitore, il fornitore incolpa il montaggio.

Il D.Lgs. 81/08 non si rivolge solo al datore di lavoro. L'articolo 22 chiede ai progettisti di rispettare i principi generali di prevenzione nelle scelte progettuali; l'articolo 23 vieta a fabbricanti e fornitori di vendere, noleggiare o concedere in uso attrezzature e impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti; l'articolo 24 impone agli installatori e montatori di attenersi alle norme di salute e sicurezza e alle istruzioni fornite dai fabbricanti. Ciascuno risponde della propria parte. Per il datore di lavoro resta comunque l'obbligo di non mettere a disposizione dei lavoratori un impianto inadeguato, tenendo conto anche del Titolo IX per le polveri di legno duro.

L'RSPP fa eseguire misure di portata e velocità di cattura alle bocchette e un campionamento ambientale delle polveri. Il datore di lavoro contesta formalmente le carenze a entrambe le ditte e sospende l'uso delle levigatrici più critiche. Il preposto di reparto organizza la pulizia con aspiratori mobili idonei, vietando l'uso dell'aria compressa.

Mettiamoci alla prova: quali clausole contrattuali e quali verifiche di collaudo avrebbero evitato questa contesa tra fornitore e installatore?