Modulo A – Esercitazioni · 19/50

Tecnici in distacco presso un cliente dell'impiantistica elettrica

Una piccola impresa di automazione industriale con dodici tecnici ne distacca quattro, per sei mesi, presso un grande stabilimento siderurgico cliente, dove lavoreranno inseriti nel reparto manutenzione elettrica dell'acciaieria. Il titolare dell'impresa si chiede se debba ancora occuparsi della loro sicurezza.

L'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 prevede che, in caso di distacco, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario, cioè dell'azienda che riceve i lavoratori, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato. Il distacco va distinto dall'appalto: se i tecnici lavorassero sotto la direzione del proprio datore di lavoro per eseguire un'opera, si applicherebbe invece l'articolo 26 con la valutazione delle interferenze.

L'RSPP dell'impresa distaccante verifica che i tecnici abbiano la formazione per i lavori elettrici e le qualifiche di persona esperta o avvertita previste dalle norme tecniche. L'acciaieria, come distaccataria, li inserisce nella propria valutazione dei rischi, li forma su calore radiante, carroponti, procedure di messa in sicurezza degli impianti ed emergenze, e fornisce i dispositivi di protezione. Il capo reparto dell'acciaieria diventa il loro preposto e lo comunica per iscritto.

Questione da sviscerare: come capire, nella realtà di un sito produttivo, se si tratta di un vero distacco oppure di un appalto camuffato?