Modulo A – Esercitazioni · 20/50

Lavoro agile in una compagnia assicurativa: informativa e postazioni

Una compagnia assicurativa regionale con trecento dipendenti ha esteso il lavoro agile a due giorni la settimana per gli uffici liquidazione sinistri. Dopo alcuni mesi crescono le segnalazioni di dolori cervicali, giornate senza pause e difficoltà a staccare dai messaggi la sera.

Il lavoro agile è regolato dalla legge 81 del 2017. L'articolo 22 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e gli consegna, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Al dipendente in lavoro agile la legge chiede, a sua volta, una cooperazione attiva nell'applicare le misure. Restano applicabili le regole del Titolo VII del D.Lgs. 81/08 sulle attrezzature munite di videoterminale fornite dall'azienda, e la valutazione dello stress lavoro-correlato prevista dall'articolo 28 deve considerare anche la nuova organizzazione.

L'RSPP aggiorna l'informativa con indicazioni concrete su scelta del luogo, illuminazione, sedia, altezza dello schermo, pause e sicurezza elettrica domestica. Il datore di lavoro mette a disposizione monitor esterni e supporti per il portatile e definisce con gli accordi individuali le fasce di disconnessione. I responsabili di ufficio, che coordinano il lavoro a distanza, vengono formati a riconoscere segnali di sovraccarico e a non inviare richieste fuori orario.

Riflettiamo: fino a dove arriva il potere di controllo del datore di lavoro su una postazione che si trova nella casa del dipendente?