In un'azienda farmaceutica con duecento dipendenti un'analista del laboratorio controllo qualità comunica al responsabile di essere incinta. Il suo lavoro prevede l'uso quotidiano di solventi organici sotto cappa, turni a rotazione e la movimentazione di contenitori. Il responsabile non sa se debba spostarla subito o attendere indicazioni.
La tutela della maternità ha una disciplina propria. Il D.Lgs. 151 del 2001 vieta di adibire le lavoratrici in gravidanza a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e impone al datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento, individuando le misure da adottare e informandone le lavoratrici. Se i rischi non sono eliminabili, la lavoratrice va spostata ad altra mansione; se ciò non è possibile, si comunica all'Ispettorato del lavoro, che può disporre l'interdizione anticipata. È inoltre vietato il lavoro notturno dalla mezzanotte alle sei, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. L'articolo 28 del Testo Unico impone di valutarli.
L'RSPP riprende la sezione del documento di valutazione dedicata alla maternità, che elencava già le mansioni compatibili. Il datore di lavoro sposta immediatamente l'analista a revisione documentale e gestione dei dati analitici, fuori dal laboratorio e su turno diurno. Il medico competente viene coinvolto per gli aspetti sanitari.
Domanda guida: perché conviene preparare la valutazione dei rischi per la maternità prima che una lavoratrice comunichi la gravidanza?