Un laboratorio di falegnameria con sei addetti assume come apprendista un ragazzo di sedici anni che ha frequentato un corso di formazione professionale. Il titolare vorrebbe fargli usare subito la sega circolare e la pialla a filo, perché ritiene che si impari solo lavorando.
Il lavoro dei minori segue regole più severe. La legge 977 del 1967, modificata dal D.Lgs. 345 del 1999, impone al datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi prima di adibire i minori al lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni, tenendo conto dello sviluppo non ancora completo, della mancanza di esperienza e della scarsa consapevolezza dei rischi. Un allegato della stessa legge elenca lavorazioni, processi e lavori vietati agli adolescenti, tra cui alcune lavorazioni con macchine pericolose, con deroghe limitate a motivi didattici o di formazione professionale e sotto sorveglianza di formatori competenti. L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 richiama inoltre i rischi connessi all'età.
L'RSPP aggiorna la valutazione dei rischi specifica per l'apprendista e verifica, con il consulente del lavoro, quali macchine possono essere usate e a quali condizioni. Il titolare stabilisce un percorso graduale: prima assemblaggio, finitura e uso di utensili manuali, poi le macchine consentite con affiancamento costante del falegname più esperto, che svolge il ruolo di preposto e tutor.
A voi la parola: come si conciliano la voglia di imparare di un ragazzo e la prudenza richiesta dalla legge senza rendere l'apprendistato una perdita di tempo?