Un'impresa edile di quaranta dipendenti impiega muratori e manovali provenienti da sei Paesi diversi. In occasione di un controllo, l'ispettore chiede a un lavoratore come si aggancia correttamente l'imbracatura al punto di ancoraggio, e questi risponde a gesti, mostrando di non aver compreso la formazione ricevuta pur avendo firmato il registro.
Il D.Lgs. 81/08 non si accontenta della firma. L'articolo 36, comma 4, richiede che il contenuto dell'informazione sia facilmente comprensibile e, ove riguardi lavoratori immigrati, che avvenga previa verifica della comprensione della lingua utilizzata. L'articolo 37, comma 13, applica la stessa regola alla formazione. L'articolo 28 impone di valutare anche i rischi connessi alla provenienza da altri Paesi. Una formazione erogata in una lingua che il partecipante non comprende è, nei fatti, una formazione non effettuata.
L'RSPP propone una verifica preliminare della comprensione dell'italiano, con colloqui brevi e domande pratiche. Per chi è in difficoltà, la formazione specifica si svolge con mediatori linguistici o con materiali bilingui ricchi di immagini, e soprattutto con addestramento pratico sul campo. Il datore di lavoro inserisce nelle squadre un capocantiere o un collega che parli la stessa lingua, con funzioni di preposto. Il coordinatore per l'esecuzione viene informato della nuova organizzazione e la segnaletica di cantiere viene integrata con pittogrammi.
Domanda per l'aula: quali metodi usereste per verificare che un lavoratore abbia davvero capito, senza basarvi soltanto su un test scritto?