Un'azienda multiservizi che gestisce un depuratore consortile, con venti addetti fissi, affida a una ditta esterna la pulizia straordinaria delle vasche di ossidazione. Il contratto viene firmato dall'ufficio acquisti sulla base del prezzo più basso, senza alcun documento sui rischi e con la sola indicazione delle date di intervento.
Qui si intrecciano più obblighi. L'articolo 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, di fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici dell'ambiente in cui opererà, di cooperare e coordinarsi con lui e di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, allegato al contratto. I costi della sicurezza vanno indicati e non sono soggetti a ribasso. Le vasche possono inoltre configurarsi come ambienti sospetti di inquinamento, per i quali il D.P.R. 177 del 2011 richiede requisiti specifici di qualificazione per le imprese.
L'RSPP del gestore blocca l'avvio dei lavori e chiede di integrare il contratto. Si verifica che la ditta abbia esperienza documentata negli ambienti confinati, personale formato e addestrato e attrezzature di recupero. Si redige il documento delle interferenze, si stabiliscono permessi di lavoro, misure dell'atmosfera e presenza di un rappresentante del committente durante l'intervento. Il capo impianto viene incaricato di coordinare le attività.
Domanda per voi: chi dovrebbe avere l'ultima parola nella scelta di un appaltatore per lavori pericolosi, l'ufficio acquisti o il servizio di prevenzione?