In un deposito di materiali edili con venti dipendenti un magazziniere decide, per fare prima, di salire sulle forche del carrello elevatore per sistemare un bancale in quota. Cade e si frattura un polso. Il titolare sostiene che la colpa sia tutta del lavoratore, che aveva ricevuto formazione e conosceva il divieto.
La questione è più sfumata di quanto sembri. Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al lavoratore obblighi propri all'articolo 20, ma il sistema è costruito per proteggerlo anche dalle proprie imprudenze prevedibili. La giurisprudenza consolidata esclude la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore è abnorme o eccentrico, cioè del tutto imprevedibile ed estraneo alle mansioni assegnate. Se una prassi scorretta era diffusa e tollerata, oppure se mancavano le attrezzature adatte per lavorare in quota, la condotta imprudente non interrompe il legame con le omissioni organizzative.
L'ASPP intervista i colleghi e scopre che salire sulle forche era un'abitudine nota e che la piattaforma di lavoro omologata era fuori uso da settimane. L'RSPP lo riporta al datore di lavoro, che ripara la piattaforma e acquista una scala a castello. Il responsabile di magazzino, che svolge funzioni di preposto, riceve l'indicazione esplicita di fermare chiunque ripeta quel comportamento e di segnalare subito attrezzature mancanti.
Vi chiedo di ragionare: quanto spesso un errore individuale è in realtà il sintomo di una regola che l'organizzazione non ha reso praticabile?