Modulo A – Esercitazioni · 39/50

Comportamento imprudente del lavoratore in un deposito di laterizi

In un deposito di materiali edili con venti dipendenti un magazziniere decide, per fare prima, di salire sulle forche del carrello elevatore per sistemare un bancale in quota. Cade e si frattura un polso. Il titolare sostiene che la colpa sia tutta del lavoratore, che aveva ricevuto formazione e conosceva il divieto.

La questione è più sfumata di quanto sembri. Il D.Lgs. 81/08 attribuisce al lavoratore obblighi propri all'articolo 20, ma il sistema è costruito per proteggerlo anche dalle proprie imprudenze prevedibili. La giurisprudenza consolidata esclude la responsabilità del datore di lavoro solo quando il comportamento del lavoratore è abnorme o eccentrico, cioè del tutto imprevedibile ed estraneo alle mansioni assegnate. Se una prassi scorretta era diffusa e tollerata, oppure se mancavano le attrezzature adatte per lavorare in quota, la condotta imprudente non interrompe il legame con le omissioni organizzative.

L'ASPP intervista i colleghi e scopre che salire sulle forche era un'abitudine nota e che la piattaforma di lavoro omologata era fuori uso da settimane. L'RSPP lo riporta al datore di lavoro, che ripara la piattaforma e acquista una scala a castello. Il responsabile di magazzino, che svolge funzioni di preposto, riceve l'indicazione esplicita di fermare chiunque ripeta quel comportamento e di segnalare subito attrezzature mancanti.

Vi chiedo di ragionare: quanto spesso un errore individuale è in realtà il sintomo di una regola che l'organizzazione non ha reso praticabile?