Il titolare di un'azienda di distribuzione di ricambi auto decide di rifare la copertura del proprio capannone, contenente lastre in cemento-amianto, e di realizzare un soppalco interno. Incarica un'impresa per la bonifica, una per la carpenteria metallica e una per gli impianti elettrici, convinto che la sicurezza in cantiere sia soltanto un problema delle imprese.
Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 assegna invece al committente un ruolo centrale. L'articolo 90 gli impone di attenersi ai principi generali di tutela nella progettazione, di designare il coordinatore per la progettazione e quello per l'esecuzione quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo l'Allegato XVII e, nei casi previsti dall'articolo 99, di trasmettere la notifica preliminare. Può nominare un responsabile dei lavori secondo l'articolo 93. La rimozione dell'amianto richiede inoltre il piano di lavoro previsto dal Titolo IX.
L'RSPP dell'azienda, pur non avendo competenze di coordinatore, segnala al titolare questi obblighi e lo aiuta a scegliere i coordinatori. Il datore di lavoro, che durante i lavori resta tale anche per i propri magazzinieri, concorda con il coordinatore per l'esecuzione aree interdette, percorsi alternativi e orari, e informa i propri dipendenti sulle interferenze.
Vi domando: quando un'azienda diventa committente in casa propria, quali conflitti possono nascere tra esigenze produttive e cantiere?