Uno studio di ingegneria con ventotto tra progettisti, disegnatori e personale di segreteria non ha mai sottoposto nessuno a visita medica. Il socio fondatore ritiene che, lavorando seduti in ufficio, nessuno sia esposto a rischi tali da richiedere la sorveglianza sanitaria.
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 dice altro. L'articolo 173 definisce lavoratore addetto al videoterminale chi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'articolo 175. Per questi lavoratori l'articolo 176 prevede la sorveglianza sanitaria con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e all'apparato muscolo-scheletrico; la periodicità è di norma quinquennale, biennale per chi ha più di cinquant'anni o è stato giudicato idoneo con prescrizioni. Il lavoratore ha diritto a un'interruzione dell'attività mediante pause o cambi di attività, e le postazioni devono rispettare l'Allegato XXXIV.
L'ASPP censisce le ore effettive al videoterminale per ciascuna figura e scopre che quasi tutti i progettisti superano ampiamente la soglia. Il datore di lavoro nomina il medico competente, che definisce il protocollo sanitario. L'RSPP verifica le postazioni: monitor doppi troppo vicini, riflessi dalle finestre, sedie non regolabili. Si acquistano tende e sedute adeguate e si spiega ai capi progetto come organizzare le pause.
Riflessione finale: quali sono i rischi che si sottovalutano più facilmente negli uffici, proprio perché sembrano ambienti del tutto sicuri?