Una clinica privata accreditata con centoventi posti letto e duecento dipendenti tra medici, infermieri, tecnici e amministrativi si affida da anni a una società di consulenza esterna per il servizio di prevenzione e protezione. Il nuovo direttore sanitario solleva il dubbio che questa scelta non sia consentita in una struttura delle sue dimensioni.
Il dubbio è fondato. L'articolo 31, comma 6, del D.Lgs. 81/08 rende obbligatoria l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda in alcuni casi, tra cui le aziende industriali con oltre duecento lavoratori, le industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre cinquanta lavoratori. In questi casi il responsabile deve essere interno. Il datore di lavoro può comunque avvalersi di competenze esterne per integrare l'azione del servizio, ma senza sostituirlo.
Il datore di lavoro avvia la selezione di un responsabile interno in possesso dei requisiti dell'articolo 32 e del modulo di specializzazione per il settore sanitario, previsto dall'Accordo Stato-Regioni. La società esterna viene mantenuta con un contratto di supporto per misure e consulenze specialistiche. Il nuovo RSPP incontra il medico competente, l'esperto di radioprotezione e le coordinatrici infermieristiche, individuate come preposti, per costruire un piano di lavoro condiviso.
Domanda guida: perché il legislatore ritiene indispensabile, in alcune realtà, che il responsabile sia una persona interna all'organizzazione?