L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 contiene il vocabolario ufficiale della materia e conviene conoscerlo con precisione, perché ogni documento aziendale dovrebbe usarne i termini nello stesso significato. La prevenzione è definita come il complesso delle disposizioni o misure necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Si noti l'eco dell'art. 2087 del codice civile e l'apertura verso l'esterno dello stabilimento.
La salute riprende la formula dell'Organizzazione mondiale della sanità: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. Ne discende che stress, organizzazione dei turni e clima relazionale rientrano a pieno titolo nel perimetro della valutazione.
Accanto a queste, l'articolo definisce la norma tecnica come specifica tecnica approvata da un organismo di normalizzazione la cui osservanza non è obbligatoria; le buone prassi come soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa, adottate volontariamente e validate dalla Commissione consultiva permanente; le linee guida come atti di indirizzo elaborati da ministeri, regioni, INAIL e altri enti. Distinguere questi livelli evita di trattare come obbligo ciò che è raccomandazione, o viceversa di ignorare uno standard che il giudice considererà parametro di diligenza.