Il codice civile del 1942 introdusse l'art. 2087, ancora oggi pilastro del sistema, che impone all'imprenditore di adottare tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica. La Costituzione repubblicana del 1948 fornì poi la cornice di valori, ponendo salute e lavoro tra i principi fondamentali.
Sul piano tecnico la svolta arrivò con i grandi decreti degli anni Cinquanta. Il DPR 547/1955 dettava norme per la prevenzione degli infortuni: protezioni delle macchine, impianti elettrici, apparecchi di sollevamento, scale, aperture nei pavimenti. Il DPR 164/1956 era dedicato alle costruzioni, con regole su ponteggi, scavi e demolizioni. Il DPR 303/1956 riguardava l'igiene del lavoro: aerazione, illuminazione, temperatura, polveri, servizi igienici, oltre alle visite mediche per le lavorazioni insalubri.
Questi testi hanno formato generazioni di tecnici e molte loro regole sono confluite, aggiornate, negli allegati del D.Lgs. 81/08. Erano però figli della logica prescrittiva: dicevano cosa installare, non come organizzare il controllo. Mancavano la valutazione dei rischi come obbligo generale, un servizio di prevenzione interno e una rappresentanza specifica dei lavoratori. Chi visita oggi un'officina con macchine molto datate trova spesso targhette e protezioni progettate secondo quei decreti, e deve chiedersi se siano ancora adeguate allo stato della tecnica, senza dare per scontato che ciò che era regolare allora lo sia anche oggi.