L'art. 32 della Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. È l'unico diritto che il testo costituzionale qualifica espressamente come fondamentale, e la doppia dimensione, individuale e collettiva, ha ricadute dirette nel mondo del lavoro.
Sul piano individuale, la salute del lavoratore non può essere oggetto di scambio: un accordo sindacale o un contratto individuale che prevedesse un compenso aggiuntivo in cambio della rinuncia a una protezione sarebbe in contrasto con un valore indisponibile. Per questo l'indennità di rischio, dove esiste, non sostituisce mai le misure di prevenzione ma al più si affianca a esse.
Sul piano collettivo, la tutela riguarda anche chi sta fuori dai cancelli: emissioni in atmosfera, rumore verso le abitazioni, rischio di incidente rilevante. La definizione di prevenzione dell'art. 2 del Testo Unico, che richiama la salute della popolazione e l'integrità dell'ambiente esterno, discende da qui.
Il secondo comma dell'art. 32 afferma che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Il principio interessa la sorveglianza sanitaria: le visite del medico competente sono obbligatorie perché previste dalla legge e finalizzate a tutelare il lavoratore e i terzi, ma devono rispettare i limiti fissati dalla norma e la dignità della persona. Il dettaglio della sorveglianza sanitaria appartiene a un altro blocco.