Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 22/50

Campo di applicazione e nozione ampia di lavoratore

L'art. 3 stabilisce che il decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Non esistono quindi aziende escluse per dimensione o per settore: la ditta individuale con un solo dipendente e il grande stabilimento sono soggetti agli stessi principi, con alcune semplificazioni per le realtà più piccole. Per forze armate, polizia, vigili del fuoco, università e alcuni altri ambiti la legge consente di tener conto di particolari esigenze di servizio attraverso decreti specifici.

La definizione di lavoratore dell'art. 2 è volutamente ampia: è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore sono equiparati, tra gli altri, il socio lavoratore di cooperativa o di società, l'associato in partecipazione, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari quando usano laboratori e attrezzature, i volontari di vigili del fuoco e protezione civile, i lavoratori socialmente utili. In un'azienda che ospita studenti in alternanza nel proprio reparto di manutenzione, quindi, quegli studenti vanno considerati nella valutazione dei rischi, formati e dotati dei DPI necessari, esattamente come un apprendista.