Il D.Lgs. 106/2009 non si è limitato a correggere refusi: ha inciso su punti centrali del sistema. Sulla delega di funzioni, ha introdotto la possibilità di subdelega da parte del delegato, a determinate condizioni e senza ulteriore possibilità di trasferimento, e ha chiarito che l'obbligo di vigilanza del delegante si considera assolto con l'adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo conforme all'art. 30.
In materia di documento di valutazione dei rischi ha precisato che la scelta dei criteri di redazione è rimessa al datore di lavoro, purché il documento sia semplice, breve e comprensibile, garantendone completezza e idoneità come strumento operativo. Ha inoltre regolato i tempi per la valutazione nelle imprese di nuova costituzione e la data certa del documento, temi che il blocco sulla valutazione dei rischi approfondirà.
Altre modifiche hanno riguardato il riordino del sistema sanzionatorio, con importi e pene rivisti e una diversa graduazione per le diverse figure, la disciplina degli appalti, la sorveglianza sanitaria e il ruolo dei comitati e degli organismi paritetici. Il correttivo ha anche previsto, per alcune contravvenzioni punite con il solo arresto, la possibilità di sostituire la pena con il pagamento di una somma di denaro, a condizione che le violazioni siano state eliminate e che il fatto non abbia causato un infortunio. Per chi ha studiato sul testo del 2008, il messaggio è chiaro: molti articoli hanno oggi una formulazione diversa, e citarli a memoria nella versione originaria è un errore frequente nei documenti aziendali.