Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 28/50

Colpa generica, colpa specifica e nesso causale

I reati di omicidio e lesioni sul lavoro sono di norma colposi. L'art. 43 del codice penale definisce colposo il delitto commesso senza volontà dell'evento, ma per negligenza, imprudenza o imperizia, cioè colpa generica, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, cioè colpa specifica. Nella sicurezza sul lavoro le due forme convivono: la violazione di un articolo del Testo Unico integra la colpa specifica, ma anche il pieno rispetto delle norme scritte non esclude la colpa generica se il pericolo era prevedibile ed evitabile con misure ulteriori, alla luce dell'art. 2087.

Per affermare la responsabilità occorre anche il nesso causale tra la condotta, attiva o omissiva, e l'evento. Nei reati omissivi il giudice si chiede se l'azione doverosa, qualora fosse stata compiuta, avrebbe impedito l'evento con alto grado di credibilità razionale. Il fondamento dell'obbligo di impedire l'evento, la cosiddetta posizione di garanzia, sarà approfondito nel blocco sui soggetti.

Esempio da magazzino: un operatore cade da una scaffalatura su cui era salito per prelevare un collo. Se l'azienda non aveva fornito scale né carrelli con piattaforma e il prelievo in quota era prassi tollerata, la prevedibilità è evidente. Se invece le attrezzature c'erano, la formazione risultava documentata e i preposti avevano più volte richiamato il divieto, la valutazione del comportamento del lavoratore diventa centrale, con i limiti che la giurisprudenza ha fissato.