L'art. 288 del TFUE individua gli strumenti con cui le istituzioni europee esercitano le loro competenze, e ciascuno ha un effetto diverso sull'azienda. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro: non serve una legge nazionale di recepimento. Esempi tipici nel nostro campo sono il Regolamento REACH sulle sostanze chimiche, il Regolamento CLP sulla classificazione ed etichettatura, il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale e il nuovo Regolamento macchine.
La direttiva vincola lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Deve quindi essere recepita con un atto interno entro un termine stabilito; le direttive sociali sulla sicurezza sono state recepite in Italia con decreti legislativi poi confluiti nel Testo Unico. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari che designa.
Raccomandazioni e pareri non sono vincolanti. Non vanno però sottovalutati: una raccomandazione della Commissione su un elenco di malattie professionali o su un tema emergente orienta il legislatore nazionale e costituisce un riferimento tecnico che un giudice può considerare per valutare la diligenza dell'impresa. Per il RSPP la regola pratica è verificare sempre se un obbligo deriva da un regolamento, applicabile così com'è, o da una direttiva, nel qual caso fa fede il testo italiano di recepimento.