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La direttiva quadro 89/391/CEE: l'impianto comune europeo

La direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. È detta direttiva quadro perché stabilisce principi generali validi per tutti i settori, pubblici e privati, lasciando alle direttive particolari la disciplina dei rischi specifici.

I suoi contenuti essenziali sono oggi familiari a chiunque operi in Italia: obbligo generale del datore di lavoro di garantire la sicurezza in tutti gli aspetti connessi al lavoro; principi generali di prevenzione in ordine gerarchico, dall'evitare i rischi fino alle istruzioni ai lavoratori; obbligo di valutare i rischi e di disporre di una valutazione documentata; designazione di lavoratori incaricati della prevenzione o, in mancanza di competenze interne, ricorso a servizi esterni; misure per primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione; informazione, consultazione e partecipazione equilibrata dei lavoratori e dei loro rappresentanti; formazione adeguata all'assunzione, al cambio di mansione e all'introduzione di nuove tecnologie; obblighi dei lavoratori; sorveglianza sanitaria.

La direttiva precisa anche che le misure di sicurezza non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. In Italia questo principio si traduce, ad esempio, nel divieto di addebitare al dipendente il costo delle scarpe antinfortunistiche o degli occhiali protettivi, una prassi che ancora si incontra in alcune piccole realtà.