Sulla base dell'art. 16 della direttiva quadro sono state adottate numerose direttive particolari. Le prime, approvate tra il 1989 e il 1990, riguardavano i luoghi di lavoro, l'uso delle attrezzature, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, la movimentazione manuale dei carichi e le attrezzature munite di videoterminali. Seguirono, tra le altre, quelle sugli agenti cancerogeni, sugli agenti biologici, sui cantieri temporanei o mobili, sulla segnaletica, sulla tutela delle lavoratrici gestanti, sulle industrie estrattive, sulle atmosfere esplosive, sugli agenti chimici, sulle vibrazioni, sul rumore, sui campi elettromagnetici e sulle radiazioni ottiche.
Nel tempo molte sono state codificate o aggiornate, e alcune modificate per adeguarle al progresso tecnico, ad esempio abbassando valori limite di esposizione per sostanze cancerogene. Ogni aggiornamento europeo richiede un intervento nazionale, spesso realizzato modificando gli allegati del Testo Unico con decreti interministeriali.
Il recepimento italiano non è sempre stato lineare. Nei primi anni Duemila la Corte di giustizia ha censurato l'Italia per aver recepito in modo incompleto alcuni obblighi della direttiva quadro, in particolare sulla valutazione di tutti i rischi e sulle capacità del servizio di prevenzione; questi rilievi hanno influenzato la formulazione del D.Lgs. 81/08. Per un RSPP la lezione pratica è che, davanti a un dubbio interpretativo, leggere il testo della direttiva da cui deriva un articolo aiuta spesso a capirne lo scopo e a scegliere l'applicazione più coerente.