Il D.Lgs. 66/2003 disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro. Definisce periodo notturno un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la mezzanotte e le cinque del mattino. È lavoratore notturno chi svolge durante il periodo notturno almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero in modo normale, oppure, in assenza di disciplina contrattuale, chi svolge lavoro notturno per almeno tre ore per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno.
L'orario del lavoratore notturno non può superare in media le otto ore nelle ventiquattro, e i contratti collettivi possono individuare lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali per le quali il limite è assoluto. I lavoratori notturni devono essere sottoposti, a cura del medico competente, a controlli preventivi e periodici almeno ogni due anni per verificare l'assenza di controindicazioni; in caso di sopravvenuta inidoneità hanno diritto a essere assegnati a un lavoro diurno, se disponibile.
Il decreto indica anche chi non è obbligato a prestare lavoro notturno: la madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il padre convivente; la lavoratrice o il lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; chi ha a carico un soggetto disabile. Resta fermo il riposo giornaliero di undici ore consecutive. In una logistica che lavora su tre turni, la valutazione deve considerare fatica, guida dei carrelli in orari critici e gestione delle emergenze con presenza ridotta.