Quando il lavoratore opera presso un soggetto diverso dal proprio datore di lavoro formale, la legge distribuisce gli obblighi tra le parti. Nella somministrazione di lavoro, l'art. 3 del D.Lgs. 81/08 pone tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell'utilizzatore, che dirige e organizza concretamente l'attività. La disciplina della somministrazione, oggi contenuta nel D.Lgs. 81/2015, prevede che il somministratore informi i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive e li formi e addestri all'uso delle attrezzature necessarie, ma il contratto può trasferire questo compito all'utilizzatore. La stessa disciplina vieta il ricorso alla somministrazione da parte di chi non ha effettuato la valutazione dei rischi.
Nel distacco, il datore di lavoro distaccante pone temporaneamente un proprio lavoratore a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività. Gli obblighi di prevenzione gravano sul distaccatario, salvo l'obbligo del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per cui viene distaccato.
Nella pratica questi lavoratori sono spesso i più esposti: arrivano con preavviso breve, conoscono poco l'ambiente, vengono collocati nelle mansioni più faticose. Il RSPP dell'utilizzatore dovrebbe prevedere un percorso di inserimento specifico, definire per iscritto con l'agenzia chi eroga quale formazione, verificare gli attestati prima dell'ingresso in reparto e includere la tipologia contrattuale tra i fattori della valutazione dei rischi.