L'art. 3 del Testo Unico regola anche altre forme di lavoro. Per i collaboratori coordinati e continuativi le disposizioni del decreto si applicano quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente: il consulente informatico che lavora stabilmente negli uffici dell'azienda va considerato nella valutazione, nell'informazione sulle emergenze e, se necessario, nella formazione. Per le prestazioni occasionali le regole si applicano se il committente è un imprenditore o un professionista; negli altri casi valgono solo le disposizioni previste per i lavoratori autonomi.
Ai lavoratori a domicilio si applicano gli obblighi di informazione e formazione e devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale necessari per le attività affidate. Ai lavoratori a distanza che usano videoterminali si applica il titolo dedicato a queste attrezzature, e il datore di lavoro deve poter verificare la corretta applicazione delle norme nel luogo in cui la prestazione viene svolta, nei limiti della normativa e con il preavviso previsto. Il lavoro agile ha una disciplina propria, trattata nei moduli sui rischi organizzativi.
Ai volontari che operano per associazioni ed enti del terzo settore si applicano, con alcune specificità, le regole previste per i lavoratori autonomi. Nelle aziende tutte queste figure tendono a sfuggire ai censimenti: un buon metodo è incrociare l'elenco degli accessi allo stabilimento con l'anagrafica del personale, per individuare chi frequenta stabilmente i luoghi di lavoro senza comparire nella valutazione.