Modulo A · Blocco 1/7 (0–4 h) · Slide 47/50

Prevenzione incendi: D.Lgs. 139/06 e art. 46 del Testo Unico

Il D.Lgs. 139/2006 ha riordinato le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e definisce la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente. Al Corpo spettano, tra l'altro, l'esame dei progetti, i controlli sulle attività soggette e l'emanazione delle regole tecniche, insieme alla vigilanza sul rispetto delle norme antincendio.

L'art. 46 del D.Lgs. 81/08 riprende la stessa definizione e la collega al sistema aziendale: nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. L'articolo rinvia a decreti ministeriali per i criteri di valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, la gestione dell'emergenza e la formazione degli addetti. Questi decreti sono stati emanati nel settembre 2021 e hanno sostituito il precedente decreto del 1998; il loro contenuto sarà approfondito nei blocchi sulle emergenze e sul rischio incendio.

Dal punto di vista giuridico è importante distinguere due piani che spesso si confondono. Il primo è quello amministrativo, che riguarda il rapporto tra attività e vigili del fuoco attraverso i procedimenti autorizzativi. Il secondo è quello della tutela dei lavoratori, che vale per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli non soggetti a controllo, e si realizza con la valutazione del rischio incendio e l'organizzazione dell'emergenza.