Il DPR 151/2011 è il regolamento che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi. L'allegato I elenca ottanta tipologie di attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, individuate in base a sostanze detenute, processi, dimensioni o affollamento: depositi di liquidi infiammabili, officine con determinati numeri di addetti, impianti di produzione di calore oltre una certa potenzialità, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali di grandi dimensioni, gruppi elettrogeni e molte altre.
Ogni attività è classificata in una categoria in funzione della complessità e del rischio. Per le attività di categoria A il titolare presenta, prima dell'avvio, la segnalazione certificata di inizio attività, senza esame preventivo del progetto; i vigili del fuoco effettuano controlli a campione. Per le categorie B e C è richiesta la valutazione preventiva del progetto, su cui il comando si pronuncia entro sessanta giorni; terminati i lavori si presenta la segnalazione certificata. Per la categoria B i controlli sono a campione, per la categoria C la visita tecnica è sistematica e si conclude con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
La conformità va mantenuta nel tempo: in assenza di modifiche, il titolare attesta periodicamente il permanere delle condizioni di sicurezza, di norma ogni cinque anni. Un caso tipico nelle aziende metalmeccaniche è l'ampliamento di un reparto o l'aumento dei quantitativi di gas tecnici senza aggiornare la pratica: la modifica può far cambiare categoria e richiedere una nuova valutazione.