Modulo A · Blocco 2/7 (4–8 h) · Slide 41/50

Articolo 13: chi esercita la vigilanza

L'articolo 13 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall'azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nelle aziende sanitarie la funzione è affidata ai servizi del dipartimento di prevenzione, con denominazioni diverse da regione a regione: SPISAL in Veneto, PSAL in Lombardia, PISLL in Toscana. Gli ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria e possono accedere ai luoghi di lavoro, acquisire documenti e informazioni, effettuare rilievi.

Il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro è cambiato in modo rilevante. In origine la sua competenza in materia di sicurezza era limitata ad alcuni settori, come l'edilizia, i lavori in sotterraneo, le gallerie, le ferrovie, le radiazioni ionizzanti. Il decreto-legge 146 del 2021, convertito dalla legge 215 del 2021, ha esteso la competenza dell'Ispettorato alla vigilanza generale in materia di salute e sicurezza, in concorrenza con le aziende sanitarie e con un coordinamento a livello territoriale per evitare sovrapposizioni. Con l'Ispettorato opera il Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro.

I Vigili del fuoco intervengono per la prevenzione incendi e per le verifiche connesse. Un principio importante è fissato dal comma 5: il personale assegnato agli uffici di vigilanza non può svolgere attività di consulenza. Per chi controlla, quindi, controllo e consiglio restano funzioni nettamente separate.