La gran parte delle violazioni del D.Lgs. 81/08 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti è costituita da contravvenzioni, cioè reati puniti con l'arresto alternativo all'ammenda o con la sola ammenda. Per queste violazioni il legislatore ha previsto un meccanismo che privilegia l'eliminazione del pericolo rispetto alla punizione: la prescrizione disciplinata dagli articoli da 19 a 25 del D.Lgs. 758 del 1994, richiamata dall'articolo 301 del D.Lgs. 81/08.
Quando accerta una contravvenzione, l'organo di vigilanza, impartisce al contravventore una prescrizione: un atto scritto che indica la violazione, le misure necessarie per eliminarla e un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Il termine può essere prorogato una sola volta, su richiesta motivata del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, quando la complessità degli adempimenti o difficoltà non imputabili all'azienda lo giustificano. Contestualmente l'organo di vigilanza riferisce la notizia di reato al pubblico ministero, e il procedimento penale resta sospeso in attesa dell'esito.
Un esempio tipico: durante un sopralluogo in una falegnameria si accerta che la sega circolare è priva della cuffia di protezione e che manca la formazione specifica degli addetti. L'ispettore prescrive l'installazione del dispositivo e l'erogazione della formazione, assegnando un termine. Il RSPP in questa fase ha un ruolo concreto: aiutare il datore a pianificare le misure, documentarle e raccogliere le evidenze da presentare alla verifica.