Scaduto il termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica entro sessanta giorni se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati. Se l'adempimento risulta regolare, il contravventore viene ammesso a pagare in sede amministrativa, entro trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa. Il pagamento e l'adempimento vengono comunicati al pubblico ministero, e il reato si estingue. Non vi è condanna.
Se la prescrizione non viene rispettata, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e il procedimento penale riprende il suo corso ordinario. Esiste anche una via intermedia: se l'adempimento avviene in un tempo superiore a quello indicato ma comunque congruo, oppure con modalità diverse da quelle prescritte ma ugualmente efficaci, il contravventore può essere ammesso all'oblazione prevista dal codice penale con una somma ridotta.
Per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, l'articolo 301-bis del D.Lgs. 81/08 prevede la possibilità di pagare in misura ridotta se il trasgressore provvede a regolarizzare. Due errori frequenti delle aziende: considerare chiusa la vicenda dopo aver pagato, senza mantenere nel tempo le misure adottate, e non registrare le cause organizzative che hanno prodotto la violazione. Ogni prescrizione andrebbe trattata come un'indagine su una condizione latente, verificando se lo stesso problema esiste in altri reparti o in altre sedi.