L'articolo 14 del D.Lgs. 81/08 disciplina il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, uno strumento cautelare e non sanzionatorio: serve a far cessare immediatamente situazioni di lavoro irregolare o di grave pericolo. È stato profondamente modificato dal decreto-legge 146 del 2021, convertito dalla legge 215 del 2021, che ne ha esteso l'applicazione e ha eliminato il requisito della reiterazione delle violazioni.
I presupposti sono due, alternativi. Il primo riguarda il lavoro irregolare: la sospensione viene adottata quando almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto. Il secondo riguarda la sicurezza: la sospensione scatta in presenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell'Allegato I del decreto. Tra queste figurano la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione, la mancata formazione e addestramento, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e nomina del responsabile, la mancata elaborazione del POS, la mancanza di protezioni verso il vuoto, la mancata fornitura dei dispositivi anticaduta, i conduttori nudi in tensione.
La sospensione può riguardare la parte dell'attività interessata dalle violazioni oppure l'intera attività. Di regola ha effetto dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, salvo che si accerti una situazione di pericolo imminente o di grave rischio, nel qual caso è immediata.