Alcune attrezzature di lavoro, per le loro caratteristiche di pericolosità, sono sottoposte non solo ai controlli del datore di lavoro, ma anche a verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici o abilitati. L'obbligo è stabilito dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/08, mentre l'elenco delle attrezzature e la periodicità sono contenuti nell'Allegato VII. Vi rientrano, tra gli altri, gli apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, le piattaforme di lavoro mobili elevabili, i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere, le attrezzature e gli insiemi a pressione. La periodicità varia da annuale a pluriennale secondo il tipo, il settore d'impiego e l'età dell'attrezzatura.
La prima delle verifiche periodiche spetta all'INAIL, che deve effettuarla entro quarantacinque giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, il datore può avvalersi di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive sono svolte dall'azienda sanitaria o, dove previsto, dall'ARPA, entro trenta giorni dalla richiesta, oppure da soggetti abilitati. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 disciplina le modalità delle verifiche e i criteri di abilitazione dei soggetti privati.
Prima di tutto questo, l'attrezzatura deve essere comunicata all'INAIL alla messa in servizio. Il RSPP deve mantenere uno scadenzario aggiornato e conservare i verbali, perché una gru priva di verifica non va utilizzata.